NUOVE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE ALLESTITIVE.
(Decreto Interministeriale del 22.7.2014)
Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (GURI 8 agosto 2014), disponibile on line, ha dato attuazione all’art. 88, comma 2 bis D.lgs 81/08, che ha esteso alle manifestazioni fieristiche la disciplina contenuta nel titolo IV del D.Lgs 81/08 relativo ai cantieri temporanei o mobili.
Pertanto tale disciplina si applica alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le seguenti esclusioni:
a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto ad un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture o opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile. Nei casi di esclusione appena descritti continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nell’art. 26 D.lgs 81/08.
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